La Marca da bollo digitale è il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo ed attesta l’avvenuta erogazione del servizio che associa l’IUBD (Identificativo Univoco di Bollo Digitale) con l’impronta del documento.
La Circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, del 14 aprile, chiarisce le operazioni connesse all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, contenute nel provvedimento del 19 Settembre 2014. In particolare, su quali sono le modalità per il trattamento fiscale degli acconti e quali sono le sanzioni previste in caso di dichiarazioni in ritardo o dichiarazioni omesse e infedeli.
Dal 1 Gennaio 2015 è possibile presentare una dichiarazione on-line (ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972), con il numero e le specifiche dei documenti emessi nel periodo d’imposta 2014 soggetti a bollo virtuale, distinti per tariffa.
I soggetti coinvolti nella gestione della marca da bollo digitale, sono:
Contribuente – Soggetto obbligato al versamento dell’imposta di bollo in relazione ad istanze ed atti/certificati ottenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Amministrazione Pubblica – Amministrazione centrale o locale competente che riceve un documento informatico per il quale è dovuto il bollo.
Intermediari – Soggetti convenzionati con l’Agenzia delle Entrate per l’acquisto telematico degli Identificativi Univoci di Bollo Digitale (IUBD) ed emittori delle marche da bollo digitali contenenti l’impronta digitale del documento informatico in associazione ad uno specifico IUBD.
Gli intermediari del servizio @e.bollo sono indicati nell’art. 114 sexies del TU in materia bancaria e creditizia.
Gli intermediari debbono:
Agenzia per l’Italia Digitale ha il compito di contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione della pubblica amministrazione.
Agenzia delle Entrate Gestisce gli Identificativi Univoci di Bollo Digitale (IUBD) acquistati dagli intermediari.
L’imposta della marca da bollo digitale, assolta tramite versamento con il modello F24, è obbligatoria sulle fatture di importo superiore a €77,47, come stabilito dal DM 24.5.2005, e si applica su:
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