Se la fattura trasmessa non supera i controlli del SdI, il cedente riceverà entro 5 giorni una notifica di scarto dal SdI e la fattura si considererà non emessa.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/e del 2 luglio 2018, chiarisce che è possibile procedere ad una nuova trasmissione dello stesso documento entro 5 giorni dalla notifica di scarto, con un documento che abbia preferibilmente la stessa data ed il numero del documento originario, senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell’articolo 6 del Dpr 633/72.
Il SdI, non scarterà la fattura con lo stesso numero della precedente, perché in questo caso è presente una notifica di scarto.
Tuttavia nei casi in cui non sia possibile indicare la stessa data e numero della fattura precedentemente inviata e scartata, ci sono due possibili soluzioni:
- Emettere una fattura con un nuovo numero e data, che sia legata alla precedente fattura scartata dal SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna
- Emettere una nuova fattura seguendo una numerazione specifica, per i documenti che vengono rettificati e sono legati ad un recedente scarto.
Ad esempio a fronte dello scarto della fattura n.50 del 1.05.19, potrà essere emessa la fattura n.50/R del 10/01/19 annotata nell’apposito sezionale.
Superati i 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto (festivi compresi) considerando la data dello scarto riportata nel testo della notifica, e non quella di lettura da parte dell’utente, la fattura non potrà essere emessa con lo stesso numero e la stessa data di quella scartata, ma dovrà essere utilizzato uno dei precedenti metodi alternativi.
Per quanto riguarda i casi di fatturazione tardiva, la circolare 13/E precisa che in fase di prima applicazione (fino al 30 giugno 2019), le fatture inviate al SdI con minimo ritardo, che non incide sulla determinazione e sul versamento dell’IVA, non sono oggetto di sanzioni amministrative e sarà possibile correggere l’errore entro tre mesi.
Mentre si applicherà una riduzione dell’80% della sanzione, per i primo semestre del 2019, a condizione che la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.