Cosa fare quando la fattura viene scartata dal sistema di interscambio (SdI)?

Il sistema di interscambio verifica che la fattura elettronica inviata sia corretta, secondo dei controlli automatici. Nel momento in cui questi controlli automatici danno esito negativo, viene inviata al cedente una notifica di scarto, e la fattura non viene inviata al destinatario.

I controlli riguardano:

Nomenclatura ed unicità del file trasmesso

In questo caso la notifica di scarto i seguenti codici di errori:

Codice 00001 – Codice 00002

Dimensioni del file

Il file ricevuto non deve eccedere le dimensioni ammesse dal canale di trasmissione

Codice 00003

Verifica di integrità del documento

Se il documento presenta una firma (non obbligatoria), il sistema verifica che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione delle firma

Codice 00102

Verifica autenticità del certificato di firma utilizzato per la FEA

Codice 00100 – Codice 00101 – Codice 00104 – Codice 00107

Verifica conformità del formato di invio della fattura

Il documento deve essere conforme alle regole tecniche dell’AdE

Codice 00103 – Codice 00105 – Codice 00106 – Codice 00200 – Codice 00201

Verifica di coerenza sul contenuto

Codice 00400 – Codice 00401 – Codice 00403 – Codice 00411 – Codice 00413 – Codice 00414 – Codice 00415 – Codice 00417 – Codice 00418 – Codice 00419 – Codice 00420 – Codice 00421 – Codice 00422 – Codice 00423 – Codice 00424 –Codice 00425 – Codice 00426 – Codice 00427 – Codice 00428 – Codice 00429 – Codice 00430 – Codice 00437 – Codice 00438

Verifica di validità del contenuto della fattura.

Vengono verificati tutti i dati presenti per permettere il corretto inoltro della fattura al destinatario

Codice 00300 – Codice 00301 – Codice 00302 – Codice 00303 – Codice 00304 – Codice 00305 – Codice 00306 – Codice 00311 – Codice 00312 – Codice 00398 – Codice 00399

Verifica di unicità della fattura.

Questo controllo permette di impedire ed intercettare la trasmissione di fatture già elaborate, per le quali non sia stata inoltrata una notifica di scarto. Il sistema tiene conto della tipologia di documento. Nel caso di nota di credito, è ammessa la trasmissione di documenti con lo stesso numero.

Codice 00404 – Codice 00409

Se la fattura trasmessa non supera i controlli del SdI, il cedente riceverà entro 5 giorni una notifica di scarto dal SdI e la fattura si considererà non emessa.

In tal caso, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/e del 2 luglio 2018, chiarisce  che è possibile procedere ad una nuova trasmissione dello stesso documento entro 5 giorni dalla notifica di scarto, con un documento che abbia preferibilmente la stessa data ed il numero del documento originario, senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell’articolo 6 del Dpr 633/72.

Il SdI, non scarterà la fattura con lo stesso numero della precedente, perché in questo caso è presente una notifica di scarto.

Tuttavia nei casi in cui non sia possibile indicare la stessa data e numero della fattura precedentemente inviata e scartata, ci sono due possibili soluzioni:

  • Emettere una fattura con un nuovo numero e data, che sia legata alla precedente fattura scartata dal SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna
  • Emettere una nuova fattura seguendo una numerazione specifica, per i documenti che vengono rettificati e sono legati ad un recedente scarto.

Ad esempio a fronte dello scarto della fattura n.50 del 1.05.19, potrà essere emessa la fattura n.50/R del 10/01/19 annotata nell’apposito sezionale.

Superati i 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto (festivi compresi) considerando la data dello scarto riportata nel testo della notifica, e non quella di lettura da parte dell’utente, la fattura non potrà essere emessa con lo stesso numero e la stessa data di quella scartata, ma dovrà essere utilizzato uno dei precedenti metodi alternativi.

Per quanto riguarda i casi di fatturazione tardiva, la circolare 13/E precisa che in fase di prima applicazione (fino al 30 giugno 2019), le fatture inviate al SdI con minimo ritardo, che non incide sulla determinazione e sul versamento dell’IVA, non sono oggetto di sanzioni amministrative e sarà possibile correggere l’errore entro tre mesi.

Mentre si applicherà una riduzione dell’80% della sanzione, per i primo semestre del 2019, a condizione che la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

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