Fattura elettronica: quando è obbligatoria la copia cartacea?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’operatore IVA residente, o operante, su territorio italiano, è tenuto all’emissione della fattura elettronica sia nel rapporto con le altre aziende (B2B), sia nei confronti dei consumatori finali (B2C).

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Ma quando diventa obbligatorio fornire una copia cartacea, o pdf, della fattura al soggetto destinatario?________________________________________________________________________________________________________________________

Per rispondere alla domanda, bisogna distinguere le diverse casistiche rispetto la ricezione della fattura elettronica:

  1. Gli operatori economici con partita IVA, sono obbligati a ricevere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, pertanto il soggetto emittente non sarà obbligato alla consegna della copia cartacea o digitale tradizionale (PDF o simili) al soggetto destinatario, ma potrà solo facoltativamente fornire una copia cartacea non fiscalmente valida;
  2. Per quanto riguarda gli operatori che hanno scelto il regime forfettario o di vantaggio, le fatture verranno comunque inviate in formato elettronico riconosciuto dall’AdE, ove obbligatorio, tramite indirizzo PEC, se fornito, o con codice 0000000, nel campo cod. destinatario. In quest’ultimo caso, le fatture andranno a finire nel cassetto fiscale del soggetto destinatario, e l’emittente riceverà una ricevuta di mancata consegna. In tal caso vi è l’obbligo di informare il soggetto dell’avvenuta emissione della fattura elettronica, che troverà nella sua area riservata, nel sito web dell’AdE, e gli sarà consegnata una copia cartacea o su supporto digitale alternativo.
  3. Infine nel caso si tratti di soggetti privati consumatori o di condomini, il soggetto emittente invierà la fattura indicando il codice SdI 0000000 e sarà obbligato a consegnare copia cartacea o digitale al destinatario.

Dunque, la copia cartacea relativa all’emissione della fattura elettronica, è obbligatoria solo verso i privati senza Partita Iva, e i soggetti non residenti in Italia, e in tal caso può non essere consegnata solo per espressa rinuncia da parte del destinatario.

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